URGENTE

 

 

 

 

Dipartimento Previdenza

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Comunicazione al Fondo pensione dei contributi non dedotti fiscalmente – D.lgs.n. 47 del 18.2.2000 art. 1 comma 2. – scadenza del 30 settembre.

 

         Il Decreto legislativo n. 47 prevede che per evitare la doppia tassazione dei contributi versati al Fondo Pensione, non dedotti fiscalmente in quanto eccedenti il limite di deducibilità, il contribuente deve darne comunicazione al Fondo Pensione entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

 

         Senza questa comunicazione, i contributi in questione che sono già stati assoggettati fiscalmente al momento del versamento al Fondo, verrebbero tassati una seconda volta in sede di liquidazione finale.

 

Rammentiamo brevemente la normativa

 

I contributi versati alle forme pensionistiche (somma dei contributi versati dall’iscritto e dal datore di lavoro, escluso il TFR), sono deducibili nei limiti:

-         del 12% del reddito complessivo

-         con un massimo di € 5.164,56 (L.10.000.000)

 

Per i “Nuovi Iscritti” ulteriore limite è rappresentato dal doppio della quota TFR versata al Fondo.

 

Per i “Vecchi Iscritti” che nell’anno 1999 avevano versato più di L.10.000.000, il limite è rappresentato dal maggior importo versato (vedi estratto del Fondo) sempre nel limite del 12% del reddito complessivo.

 

 L’ammontare dei contributi non dedotti si desume:

a)     dal modello CUD (punto 25)

b)     dal modello 730 (quadro E), se si è presentata la dichiarazione dei redditi

c)      dal modello UNICO.

 

Molti Fondi Pensione hanno provveduto per tempo ad informare gli iscritti della comunicazione da rendere, altri, invece, se ne sono disinteressati, per cui invitiamo le nostre strutture a fare le opportune verifiche.

 

Milano, 30 settembre 2002

 

Il Dipartimento

 

Allegato

*  fac-simile comunicazione