REGOLAMENTO PER LA

FABI PENSIONATI

COORDINAMENTO NAZIONALE PENSIONATI

 

 

CAPITOLO I

Costituzione, sede, risorse e finalità

 

Art. 1

 

E' costituito il Coordinamento Nazionale dei Pensionati che, nel prosieguo, sarà denominato FABI Pensionati, al fine di attuare iniziative di studio, di ricerca e di proposta volte alla realizzazione della promozione sociale e della tutela degli interessi e dei diritti dei pensionati iscritti alla FABI.

 

Art. 2

 

La FABI Pensionati persegue le finalità richiamate all'art. 1 nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli Organismi della Federazione, secondo le competenze statutarie.

 

Art. 3

 

La sede della FABI Pensionati è in Roma, presso la Federazione.

 

Art. 4

 

Le riunioni degli organismi avvengono, di norma, presso la sede e l'ordine del giorno dei lavori viene, previamente, portato a conoscenza della Segreteria Nazionale.

 

Art. 5

 

Il Comitato Direttivo Centrale della FABI stabilisce, di anno in anno, apposito finanziamento per l'attività dell'Esecutivo della FABI Pensionati.

 

Art. 6

 

Al fine dell'unità dell'Organizzazione, la FABI Pensionati agisce in uno con gli organismi statutariamente competenti ai vari livelli. In caso di controversia risulta competente a decidere il Comitato Direttivo Centrale e, per esso, in caso d'urgenza, la Segreteria Nazionale.

 

Il numero dei componenti del Comitato Direttivo e dell’Esecutivo del Coordinamento viene fissato preventivamente, su proposta della Segreteria Nazionale, dal C.D.C., avuto riguardo alle esigenze ed alla consistenza del Coordinamento stesso.

 

Assemblea Nazionale: composizione e svolgimento dei lavori

 

Art. 7

 

Con cadenza quadriennale, dopo il Congresso Nazionale ordinario, viene convocata, a cura della Segreteria Nazionale della FABI, l'Assemblea Nazionale della FABI Pensionati. L'assemblea è composta dagli iscritti pensionati che rivestano cariche sindacali a livello territoriale e/o nazionale.

 

In mancanza di dirigenti sindacali aventi i requisiti sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni SAB la propria partecipazione all'Assemblea tramite delegati appositamente eletti.

 

I delegati vengono eletti dal Consiglio Direttivo del SAB tra gli iscritti pensionati fino ad numero massimo di uno ogni 50 iscritti pensionati, o frazione, dopo che la Segreteria del SAB stesso ha provveduto a raccogliere le candidature degli interessati all'elezione.

Anche nel caso di cui al primo comma, qualora il numero degli iscritti pensionati che rivestono cariche sindacali non raggiunga il numero massimo di cui al terzo coma del presente articolo, ad integrazione di tale numero massimo possono essere eletti delegati con le stesse modalità di cui allo stesso terzo comma del presente articolo.

 

Art. 8

 

Le Segreterie dei SAB competenti devono inviare per iscritto, alla Segreteria Nazionale, entro i 30 giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea, l'elenco nominativo dei delegati corredato dalla eventuale qualifica sindacale rivestita.

 

Art. 9

 

L'Assemblea di cui all'art. 7 è dichiarata aperta dalla Segreteria Nazionale della Federazione che provvede all'insediamento della Presidenza: quest'ultima sottopone all'approvazione dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica poteri e del Comitato elettorale.

 

Art. 10

 

Ad ogni delegato verrà attribuito un numero di voti pari al numero degli iscritti pensionati alla FABI del proprio SAB diviso il numero dei delegati del SAB stesso.

 

Art. 11

 

Il delegato all'Assemblea del Coordinamento, in caso di impedimento, Può farsi rappresentare da altro delegato, mediante conferimento della delega scritta accettata dal delegato e, vistata, per l'autenticità, dalla Segreteria Provinciale di appartenenza del delegante.

 

Art. 12

 

La delega deve essere notificata alla Commissione verifica poteri per i necessari adempimenti; ogni delegato può portare una sola delega.

 

Art. 13

 

Qualora nel corso dell'Assemblea, e comunque prima dell'inizio dell'operazione di voto, un delegato dovesse lasciare la riunione può delegare, alla presenza di un componente la Commissione verifica poteri, altro delegato.

 

Art. 14

 

L’Assemblea risulta validamente costituita ai fini dell'elezione del Comitato Direttivo del Coordinamento quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più uno dei delegati, segnalati dai SAB, quali aventi diritto di partecipazione, che rappresentino la maggioranza semplice degli iscritti pensionati.

 

Art. 15

 

I lavori si svolgono sulla base di una relazione introduttiva predisposta dall'Esecutivo del Coordinamento uscente. Dopo il dibattito viene sottoposta per l'approvazione l'eventuale delibera finale predisposta per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.

Art. 16

 

Le delibere dell'Assemblea Nazionale per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti, ovvero dal 50% più uno dei voti espressi qualora sia richiesta, anche da un solo partecipante, la votazione sulla base del numero degli iscritti pensionati rappresentati.

 

CAPITOLO II

Comitato Direttivo

 

Art. 17

 

Il Comitato Direttivo è composto da almeno 21 componenti eletti nominativamente dal Coordinamento dell'Assemblea Nazionale secondo la graduatoria ottenuta nelle elezioni.

 

Fa parte di diritto del Comitato Direttivo, se non eletto dall'Assemblea del Coordinamento, il componente il Comitato Direttivo Centrale facente parte del personale in pensione. In tal caso esso ha diritto di parola ma non di voto.

 

Art. 18

 

Il Comitato Direttivo viene eletto su lieta unica e per iscritti rappresentati con votazione diretta ed a scrutinio segreto. Possono essere votati nominativi non eccedenti i 4/5 dei componenti il Comitato Direttivo.

Art. 19

 

Le riunioni del Comitato Direttivo, regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data della riunione, sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; il Comitato Direttivo si riunisce di norma, due volte all'anno.

 

Art. 20

 

Il Comitato Direttivo decide a maggioranza calcolata sul numero dei presenti ed in ogni caso non sono ammesse deleghe.

 

Art. 21

 

Il Comitato Direttivo indirizza e controlla l'attività dell'Esecutivo, affidandogli i necessari mandati per il raggiungimento dei fini prefissati dall'art. 1. Può convocare anche, in corso di anno, l'Assemblea Nazionale della FABI Pensionati per la verifica delle linee programmatiche e per l'illustrazione dell'attività svolta.

 

Art. 22

 

Le cariche elettive dei componenti il Comitato Direttivo possono essere revocate solo per gravi motivi dall'Assemblea Nazionale della FABI Pensionati, convocata dalla Segreteria Nazionale della FABI, su conforme delibera del Comitato Direttivo Centrale della FABI.

 

Art. 23

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un componente il Comitato Direttivo si provvede all'integrazione del numero di cui all'art. 17 secondo l'ordine delle preferenze ottenute dai non eletti in sede di elezione del Comitato Direttivo stesso.

 

CAPITOLO III

Esecutivo

 

Art. 24

 

L'Esecutivo è composto da almeno 7 componenti eletti nell'ambito del Comitato Direttivo della FABI Pensionati. Esso dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo in uno con gli organismi direttivi della FABI e, per essi, della Segreteria Nazionale della FABI.

 

Art. 25

 

L'elezione dell'Esecutivo avviene con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i nominativi dei componenti il Comitato Direttivo con diritto di parola e di voto. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero dei Componenti l'Esecutivo.

 

Art. 26

 

Risultano eletti coloro che hanno riportato la metà più uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 27

 

Fra i componenti l'Esecutivo, il Comitato Direttivo elegge il coordinatore dell'Esecutivo. E' esprimibile un solo voto: risulta eletto chi ha riportato metà più uno dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 28

 

Il Coordinatore predispone l'attività dell'Esecutivo in base agli ambiti di intervento e di competenza collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.

 

Art. 29

 

Nell'ambito dell'Esecutivo viene eletto un amministratore che cura l'ordinata e documentata amministrazione delle risorse economiche. L'Esecutivo, entro il mese di gennaio, deve inviare al Collegio Sindacale della Federazione i giustificativi di spesa ed il bilancio approvato dal Direttivo e una breve relazione sull'attività svolta.

 

Art. 30

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un componente l'Esecutivo si provvede alla sua sostituzione mediante elezione con gli stessi criteri di cui agli artt. 24 e 25.

 

CAPITOLO IV

Spese di partecipazione

 

Art. 31

 

Le spese di partecipazione all'Assemblea Nazionale della FABI Pensionati ed alle riunioni del Comitato Direttivo sono a carico dei SAB di appartenenza dei partecipanti.

 

Art. 32

 

Per le spese di partecipazione alle riunioni dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali partecipino i componenti l'Esecutivo, si provvede con apposito stanziamento annuo deliberato dal Comitato Direttivo Centrale ed autonomamente gestito, salva la facoltà di controllo del Collegio Sindacale della Federazione, dall'Esecutivo stesso.

 

Disposizioni finali

 

Art. 33

 

Il presente Regolamento può essere modificato su delibera del Comitato Direttivo Centrale della FABI, di propria iniziativa o su proposta del Comitato Direttivo del Coordinamento.