La FABI e le altre organizzazioni sindacali siglano con ABI il rinnovo del contratto dei dirigenti bancari. Confermato il contributo sul Fondo per l'occupazione, che consentirà nei prossimi 5 anni 32mila nuove assunzioni fisse">

CONTRATTO DIRIGENTI DI BANCA, FIRMATO L?ACCORDO

La FABI e le altre organizzazioni sindacali siglano con ABI il rinnovo del contratto dei dirigenti bancari. Confermato il contributo sul Fondo per l’occupazione, che consentirà nei prossimi 5 anni 32mila nuove assunzioni fisse
CONTRATTO DIRIGENTI DI BANCA, FIRMATO L?ACCORDO
Da ILSOLE24ORE.IT del 1° marzo 2012
Firmato il rinnovo del contratto dei dirigenti del credito

Nessun ritocco della parte economica per i dirigenti bancari ma nemmeno congelamenti di scatti o tfr o altre voci dello stipendio: è questa la compensazione raggiunta nell'accordo che è stato raggiunto poco fa da Abi, Dircredito e Sinfub (firmato per adesione da Fabi, Fiba, Fisac, Ugl, e Uilca). Le parti hanno deciso di prorogare, sostanzialmente, il vecchio contratto dei dirigenti e di riaggiornarsi tra tre anni per valutare un eventuale riconoscimento economico. Nel testo si legge infatti che le parti stipulanti hanno deciso di prorogare fino al 30 giugno 2014 i contenuti economici e normativi del contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 gennaio 2008 per i dirigenti dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Come già annunciato in occasione del rinnovo delle aree professionali e dei quadri i dirigenti daranno un contributo al fondo per l’occupazione. Nell’accordo si legge infatti che «in via sperimentale, per gli anni 2012-2016, il numero di permessi per ex-festività dei dirigenti è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finanziare il fondo per l’occupazione, istituito con l’accordo 19 gennaio 2012 di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007 per i quadri direttivi e le aree professionali». Raddoppia la copertura per il long term care che a partire dal primo gennaio 2012 passa a 400 euro (dai 200 dell’ultimo contratto che la aveva introdotta) .
Infine per l’elemento della retribuzione è stato stabilito che «in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio. Questo elemento per ò non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale».