Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito web ritieni più interessanti e utili.
FABI, ACCOLTO IL RICORSO CONTRO CASSA MUTUA NAZIONALE – FEDERCASSE
Il giudice del lavoro riconosce la violazione delle prerogative della rappresentanza sindacale nell’attivazione di sistemi in grado di consentire il controllo a distanza dei lavoratori. Stop alla raccolta e all’utilizzo dei dati fino all’espletamento della procedura prevista dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso presentato dalla Fabi nei confronti della Cassa Mutua Nazionale – Ente Bilaterale Federcasse per il personale delle Banche di Credito Cooperativo, dichiarando antisindacale la condotta dell’ente per aver attivato alcune funzionalità di controllo senza il rispetto della procedura prevista dall’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.
L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori disciplina l’utilizzo degli strumenti dai quali possa derivare anche la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti. In questi casi, la legge prevede specifiche garanzie quali strumenti che possono essere impiegati per determinate esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale, ma la loro installazione è subordinata con accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, con l’autorizzazione dell’autorità amministrativa competente.
Al centro della controversia, le modifiche introdotte dalla Cassa Mutua all’informativa sul trattamento dei dati personali e al disciplinare sull’utilizzo degli strumenti informatici, internet e posta elettronica, entrate in vigore il primo giugno 2026. Nel provvedimento, il Tribunale sottolinea inoltre un principio particolarmente rilevante sul piano delle relazioni sindacali: la presenza di esponenti delle organizzazioni sindacali all’interno del Comitato Amministratore della Cassa Mutua non può essere considerata equivalente all’accordo con la Rsa previsto dalla legge. Alla rappresentanza sindacale aziendale spettano infatti specifiche prerogative informative, consultive e negoziali.
È stato quindi ordinato alla Cassa Mutua di cessare la condotta dichiarata antisindacale e di sospendere la raccolta, la consultazione e l’utilizzo dei dati interessati fino al positivo esperimento della procedura prevista dall’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.
La Cassa dovrà inoltre astenersi dall’utilizzare i dati già raccolti attraverso tali funzionalità sia per verificare l’adempimento delle prestazioni lavorative sia a fini disciplinari. Il provvedimento pone infine a carico della Cassa Mutua due terzi delle spese del procedimento e dovrà essere comunicato a tutto il personale restando affisso nella bacheca aziendale per 30 giorni.
Roma, 25 agosto 2026.

