SCHEMA DI REGOLAMENTO

DA RECEPIRE IN DECRETO MINISTERIALE

 

            vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l’art. 17, comma 3,

 

            visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

 

            visto l’art. 1, comma 1, lett. q), punto 2, della legge 28 settembre  1998, n. 337, che ha delegato il Governo  ad emanare norme per realizzare misure di sostegno del reddito e dell’occupazione, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell’associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

 

            visto l’art. 63, comma 7, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione della delega di cui al precedente alinea, prevede che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell’occupazione, ivi compresa l’attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie  della riscossione, dell’associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 27 novembre 1997, n. 477.

 

            visto il citato art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

 

            visto il citato decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

 

            visto l’art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede che nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all’applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l’avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

 

            visto il contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112”;

 

            sentite le organizzazioni individuate, al fine dell’adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001;

 

            sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del ………………….;

           

            acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

 

            data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del ……………………

 

 

adotta

il seguente regolamento:

 

 

Art. 1  - Costituzione del Fondo

Art. 2  - Finalità del Fondo

Art. 3  - Amministrazione del Fondo

Art. 4  - Compiti del Comitato amministratore del Fondo

Art. 5  - Prestazioni

Art. 6  - Finanziamento

Art. 7  - Accesso alle prestazioni

Art. 8  - Individuazione dei lavoratori in esubero

Art. 9  - Criteri di utilizzazione delle assegnazioni

Art.10 - Criteri di precedenza e turnazione

Art.11 - Prestazioni: criteri e misure

Art.12 - Cumulabilità della prestazione straordinaria

Art.13 - Contributi sindacali

Art.14 - Scadenza

Art.15 - Norme finali

Art.16 - Deposito dell'accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

MODIFICHE APPORTATE AL TESTO DEL FONDO ESUBERI


 Art. 1

Costituzione del Fondo

 

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale  addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999,n.112 » .

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi del1'articolo 3, comma l, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

 

Art. 2

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

a)      delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie iscritti al 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958,n.377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;

b)      della associazione nazionale di categoria (Ascotributi);

c)      del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC);

che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall’applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione:

a)    favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b)    realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

 

Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. 

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

 

Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il comitato amministratore deve:

a)  predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b)  deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;

c)  deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell’assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, nonché la eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 4;

d)  vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali  contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

e)  decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

f)   assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

g)  deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12.

 

Art. 5

Prestazioni

l. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma l:

a) in via ordinaria:

1)      a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2)      al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2 , per i quali la richiesta venga presentata entro dieci anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi  a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al precedente comma 1, lett.b, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione:

a)      di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art 2;

b)      di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2 iscritti esclusivamente all’AGO;

c)      di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all’art.2  obbligatoriamente iscritti,oltre che all’AGO, anche a detto speciale Fondo;

 a favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma l, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria  come identificata dalle lett. a), b) e c) del precedente comma 3 .

 

Art.6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5 il  Fondo è finanziato, ai sensi dell’art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, da una assegnazione annua da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali ,destinata anche a far fronte alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto all’art.5, comma 3,in favore di coloro che, all’atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione,percepiscono l’assegno straordinario di cui al citato art.5, comma 1, lett.b). L’ ammontare della assegnazione è determinato trimestralmente dal comitato amministratore di cui al l’art.4 , nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3, nonché dall’eventuale contributo straordinario a carico dei datori di lavoro nei casi di cui al successivo comma 4.

2. L’ammontare complessivo della assegnazione prevista al precedente comma è di importo pari all’avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998 presso lo speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali e l’erogazione annua  in favore del fondo non potrà essere, annualmente, superiore a 189,5 miliardi.

3. L’eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di 189,5 miliardi nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati negli anni successivi.

4. Il fondo potrà richiedere ai datori di lavoro un contributo straordinario nei seguenti casi:

a)      superamento da parte del singolo datore di lavoro del plafond di sua spettanza cosi come calcolato ai sensi del successivo art. 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale ai plafond degli altri datori di lavoro.

b)      esaurimento della assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso il contributo straordinario sarà considerato a titolo di anticipazione con diritto del datore di lavoro al rimborso a valere sull’assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di detta annualità.

 

5. La ripartizione della assegnazione dell’avanzo patrimoniale di cui al comma 1 tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall’art 5 avviene, di norma, nell’ambito delle seguenti percentuali:

a)      dal 10% al 20% per il finanziamento della prestazione di cui all’art 5, comma 1,lett. a, n. 1;

b)      dal 5% al 15% per il finanziamento della prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a, n. 2;

c)      dal 65% all’85% per  il finanziamento della prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. b.

6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all’andamento dell’accesso alle prestazioni.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 8, allo Speciale  Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

8. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dal precedente art.5.

9. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa nel termine di cui al comma 8, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

 

Art.7

Accesso alle prestazioni

l.  L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a)      per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma l, lettera a), punto l), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b)      per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma l, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c)      per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),:

1)      all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali ;

2)      in alternativa all’espletamento delle suddette procedure,l’accesso alle prestazioni previste nella presente lett.c)  può avvenire anche nell’ipotesi in cui un’azienda, rientrante tra quelle individuate all’art.2 :

a)   si trovi in una situazione di eccedenza di personale;

b)  manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

c)   attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo stesso;

d)  intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l’applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell’accordo di cui alla lettera c) che precede.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c),n.1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma l, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

 

Art. 8

Individuazione dei lavoratori in esubero

l. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma l, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione di cui al precedente art.5,comma 3,ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

 

Art. 9

Criteri di utilizzazione delle assegnazioni

1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell’assegnazione di cui al precedente art. 6, comma 1, per un importo complessivo  pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione  da  ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all’art. 2.

2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del precedente comma è pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il comitato amministratore del fondo , entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l’ammontare dei contributi previdenziali versati nel triennio 1999-2001, che va fornita, a pena di decadenza dall’usufruibilità della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.

3. il comitato amministratore del fondo, raccolte tutte le attestazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda  l’importo dalla stessa usufruibile.

 

Art. 10

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell’assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell’art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell’assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell’art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

 

Art. 11

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma l, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell’arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1)         l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

2)         l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1)         l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2)         l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge  2 aprile 1958,n.377,e successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall’art.10 della predetta Legge.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995,  ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

 

Art.  12

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle tettere a), b) e c) dell’art.2 o di aziende da essi controllate nonchè di altri soggetti, ad esempio banche, ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma l, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma l, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti  gestito dall’Inps.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

 

Art. 13

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il Contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l’istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.

 

Art. 14

Scadenza

1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici», disciplinato dal presente regolamento, scade allorché non vengono più erogate le prestazioni alle quali i soggetti di cui all’art.2 sono ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8 e 9.

 

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del 27 novembre 1997, n. 477.

 

 

Art.16

Deposito dell'accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1.      Le parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, ai competenti Dicasteri di emanare le norme ivi previste per il personale dipendente dai soggetti di cui all'art 2, lett. a), b) e c).

2.      Il presente accordo viene depositato a cura di Ascotributi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'emissione del provvedimento normativo di attuazione.

  

 

MODIFICHE AL TESTO FONDO ESUBERI

 

-          Inserito frontespizio con le parti firmatarie e premessa.

-          Art.14 : il termine "regolamento" è stato sostituito dal termine "accordo".

-          Art. 15: il termine "regolamento" è stato sostituito dal termine "accordo".

-          Art. 16 : introdotto ex novo.

-          Un originale dell'accordo va depositato presso il Ministero del Lavoro.