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di

Caterina Stramenga

Esecutivo Nazionale FABI Giovani

15

Sicurezza

Giugno

/

Luglio 2016

z

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi

di protezione individuale;

z

limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai la-

voratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e

specifico addestramento;

z

richiedere l’osservanza delle norme da parte dei sin-

goli lavoratori;

z

adottare le misure per il controllo delle situazioni di

rischio in caso di emergenza;

z

richiedere l’osservanza degli obblighi in capo al me-

dico competente;

z

informare il più presto possibile i lavoratori esposti

al rischio di un pericolo grave e immediato;

z

adempiere agli obblighi d’informazione, formazione;

z

astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da

esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richie-

dere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave

e immediato;

z

consegnare tempestivamente al rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza copia del documento di

valutazione dei rischi;

z

elaborare il documento unico di valutazione dei ri-

schi in caso di appalti;

z

comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul

lavoro;

z

consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza nei casi richiesti;

z

aggiornare le misure di prevenzione;

z

comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

z

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo

di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla man-

sione lavorativa specifica, senza il prescritto giudizio

di idoneità.

Nelle strutture complesse, come le aziende del settore

del credito, il DL può delegare un suo rappresentante

attribuendo ad esso tutti i poteri di organizzazione,

gestione e controllo con l’autonomia di spesa neces-

saria allo svolgimento delle funzioni delegate.

L’Art. 16 del Dlg.81/08 definisce le condizioni di de-

lega:

z

Atto scritto con data certa;

z

Requisiti necessari da parte del delegato, professio-

nalità ed esperienza;

z

Natura dei poteri attribuiti;

z

Accettazione scritta;

z

Autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento

delle funzioni.

La delega di funzioni non esonera il DL all’obbligo di

vigilanza sul corretto espletamento da parte del dele-

gato delle funzioni attribuite e dalle conseguenti re-

sponsabilità.

In ogni caso il Datore di Lavoro non può delegare le

seguenti attività:

z

la valutazione di tutti i rischi con la conseguente ela-

borazione del documento previsto dall’Art. 28 sulla

valutazione dei rischi;

z

la designazione del responsabile del servizio di pre-

venzione e protezione dai rischi.

IL DL e/o l’eventuale delegato, sono destinatari di nu-

merose sanzioni penali ed amministrative per l’inos-

servanza dei loro obblighi (Art. 55 del Dlg.81/08).

n