My Generation N. 5 Anno 2022

13 Welfare Novembre / Dicembre 2022 a cura di Matteo Forzanini Esecutivo Nazionale FABI Giovani e di Sergio Valvano Dipartimento Nazionale Welfare CONGEDI PARENTALI, DURATA MASSIMA DEL CONGEDO PARENTALE È su questa previsione che la riforma ha apportato mi- gliori benefici. Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice e/o del lavo- ratore. Spettava ad entrambi i genitori, anche congiun- tamente, fino al compimento dei 12 anni di età del bambino. Prima del 13 agosto era per un periodo com- plessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, ele- vabili ad 11 qualora il padre lavoratore si fosse astenuto dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Nel rispetto del limite dei 10/11 mesi di congedo, spet- tava:  alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;  al padre lavoratore dipendente, dal giorno successi- vo al parto anche mentre la madre è in congedo di maternità o usufruisce dei riposi giornalieri, oppure se è casalinga o lavoratrice autonoma per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi ele- vabile a 7 mesi se si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Mentre al genitore solo (padre o madre), per un perio- do continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. Retribuiti al 30% solo fino al sesto anno del bambino. La riforma ha apportato le seguenti modifiche:  i periodi indennizzabili possono arrivare complessi- vamente a 9 mesi (prima erano 6);  il diritto all’indennità è esteso fino ai 12 anni di età del bambino;  la ripartizione si basa su una parificazione fra madre e padre: dove sia la madre sia il padre hanno diritto ad avere 3 mesi a testa di congedi parentali retribuiti al 30%; per gli altri 3 mesi, è possibile fruirne alter- nativamente fra i due genitori. n CHIUNQUE VOLESSE PROPORCI ARGOMENTI DA TRATTARE PUÒ FARLO SCRIVENDO A giovani@fabi.it

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