My Generation N. 1 Anno 2023

9 Riscossione Febbraio / Marzo 2023 di Rosalia Acconcia Coordinamento Nazionale Riscossione iscossione R Capita spesso, in ambito lavorativo, di sentir parlare di “ex festività” o “festività soppresse”. Ma cosa sono e come funzionano? I n primo luogo, come si evince dal nome, per “ex fe- stività” si intendono per l’appunto le festività che in passato venivano godute effettivamente nel gior- no in cui cadevano, ma che successivamente sono di- ventate giornate lavorative. Tuttavia, al lavoratore, è stato mantenuto il diritto ad usufruirne tramite gior- nate di permesso retributivo durante l’anno. In passa- to, infatti, le festività nazionali erano in numero mag- giore rispetto ad oggi. La legge n. 54 del 1977 è poi in- tervenuta apportandone una riduzione. Tuttavia, nel cancellare tali festività, il legislatore ha comunque ri- conosciuto in capo al lavoratore dipendente la possi- bilità di maturare un giorno di riposo, demandando ai contratti collettivi nazionali di lavoro il compito di sta- bilire termini e modalità di godimento. In particolare, il tema dei permessi retributivi per ex festività è disci- plinato dall’art. 56 del vigente Contratto Collettivo Na- zionale della Riscossione. Nello specifico, i giorni di ex festività sono:  San Giuseppe (festa del papà) 19 marzo;  Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pa- squa);  Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua);  Festa dell’Unità Nazionale 4 novembre;  S.S. Pietro e Paolo 29 giugno (con esclusione del- la Capitale dove tale data è considerata festività). Pertanto, per l’anno in corso, il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è pari a n. 2 per il comune di Roma e n. 3 per tutti gli altri comuni. Due sono le condizioni per il riconoscimento dei per- messi:  che le ex festività ricorrano in giorni in cui è prevista la prestazione lavorativa ordinaria per il collega in- teressato;  che la lavoratrice/lavoratore abbia diritto, per quei giorni, all’intero trattamento economico. (in altri termini, in quei giorni, non bisogna essere ad es. in aspettativa, in permesso non retributivo). In conclusione, i permessi retributivi per ex festività sono fruibili – compatibilmente con le esigenze di ser- vizio – dal 16 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e possono essere utilizzati come giornata intera oppure a frazioni minime di 1 ora, con eventuali frazioni ag- giuntive di almeno 30 minuti (in Agenzia delle Entrate Riscossione), ovvero 1 ora e frazioni aggiuntive di al- meno 15 minuti (in Equitalia Giustizia S.p.A.). n EX FESTIVITÀ ANNO 2023 NEL SETTORE RISCOSSIONE

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