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di

Caterina Stramenga

Esecutivo Nazionale FABI Giovani

PREVENZIONE

INCENDI

icurezza

S

12

Sicurezza

L’

incendio può provocare gravissimi danni alle

persone sia per l’azione delle fiamme e del ca-

lore sia per i fumi ed i gas che vengono sprigio-

nati in modo diretto e, indirettamente, a seguito di

crolli, esplosioni, ecc.

Per far sì che un incendio abbia inizio, devono essere

presenti nel contempo tre fattori, chiamati il “Trian-

golo del Fuoco”, una sostanza combustibile (es. ben-

zina), una sostanza comburente (aria), una fonte di

innesco (una scintilla).

Se dovesse venir meno anche solo uno di questi fattori,

l’incendio non può aver luogo.

Una specifica valutazione dei rischi di incendio, stabi-

lita dal D.M.(decreto ministeriale) del 10 marzo 1998,

impone al D.L. (datore di lavoro) di adottare i giusti

provvedimenti per la salvaguardia della sicurezza dei

lavoratori e delle altre persone presenti i (es. clienti)

nei luoghi di lavoro.

Queste disposizioni prevedono:

z

le attività di prevenzione che eliminano o almeno ri-

ducano il rischio;

z

l’informazione dei lavoratori e delle persone presenti;

z

la formazione dei dipendenti;

z

le misure tecnico-organizzative destinate a porre in

atto le precauzioni necessarie.

Nel documento di valutazione dei rischi il D.L. deve

eseguire un esame dei luoghi di lavoro classificando

questo in una delle seguenti categorie:

A) Livello di rischio elevato;

B) Livello di rischio medio;

C) Livello di rischio basso.

SULLA BASE DEGLI ESITI DI QUESTA

CLASSIFICAZIONE E DEI REQUISITI

LEGISLATIVI DEI DIVERSI TIPI DI AMBIENTI,

VENGONO ADOTTATE MISURE SPECIFICHE DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE PER OGNI

AMBIENTE CONSIDERATO.

Nelle banche, di solito, si ha un rischio basso, eccetto

che negli archivi, dove, in base alla quantità di carta

stoccata, si può anche arrivare al rischio elevato.

È importante che in ogni punto operativo tutti i lavo-

ratori siano informati del piano antincendio e sappia-

no dove sono collocate le uscite di sicurezza e che sia

stato nominato e formato un addetto (o di più se ne-

cessario) antincendio secondo quanto previsto dal D.

Lgs. 81/2008.

Chi viene nominato non può rifiutarsi eccetto che per

ragioni di salute.

n