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13

Novembre

/

Dicembre 2015

TERMINALI

di

Caterina Stramenga

Esecutivo Nazionale FABI Giovani

te al datore di lavoro. Il lavoratore,

soltanto se riconosciuto videoter-

minalista, ha diritto ad una pausa

(cambiamento di attività) di 15 mi-

nuti ogni 2 ore. La contrattazione

collettiva può stabilire ulteriori di-

sposizioni migliorative in materia.

Fondamentale sapere che la pausa

è considerata facente parte del-

l’orario lavorativo e, come tale, non

è riassorbibile all’interno di accor-

di che prevedono la riduzione com-

plessiva dell’orario di lavoro.

L’art. 176 stabilisce che i lavoratori

siano sottoposti alla sorveglianza

sanitaria con particolare riferi-

mento a:

1) rischi per la vista e per gli occhi;

2) rischi per l’apparato muscolo

scheletrico.

Sula base delle risultanze degli ac-

certamenti i lavoratori vengono

classificati in idonei, idonei con

prescrizione e non idonei.

Le visite mediche vengono ripetute

ogni 2 anni per i lavoratori che ab-

biano compiuto i 50 anni di età,

ogni 5 se di età inferiore e con altra

cadenza su decisione del medico

competente aziendale.

n

Questo articolo integra l’uscita di febbraio dove abbiamo

trattato l’argomento della “Postura al videoterminale”.