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Sicurezza

di

Caterina Stramenga

Esecutivo Nazionale FABI Giovani

icurezza

S

SORVEGLIANZA

Sanitaria

DEI LAVORATORI

L’art. 176 del D.Lgs.81/08 stabilisce che tutti i lavora-

tori sottoposti a sorveglianza sanitaria siano periodi-

camente sottoposti alla visita del medico competente.

Gli elementi a cui si presta più attenzione sono:

z

Rischio per la vista e per gli occhi

z

Rischi per l’apparato muscolo scheletrico

Dopo aver effettuato le visite, il medico sulla base delle

risultanze delle stesse esprime uno dei seguenti giudizi

relativi alla mansione specifica:

z

Idonei

z

Parzialmente idonei con limitazioni

z

Inidonei temporaneamente

z

Inidonei permanentemente

La periodicità delle visite di controllo è biennale per i

lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o

limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il

cinquantesimo anno di età; quinquennale per tutti gli

altri lavoratori.

Per i casi di inidoneità temporanea il medico compe-

tente stabilisce il termine per la successiva visita di

idoneità.

Il lavoratore stesso può richiedere visita di controllo

come prevista dall’art. 41 del D.Lgs.81/08; la stessa

deve essere ritenuta dal medico competente correlata

ai rischi lavorativi o alle sue condizioni di salute, su-

scettibili di peggioramento a causa dell’attività svolta,

al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansio-

ne specifica.

Infine, la normativa (comma 6-Art. 176) stabilisce che

il datore di lavoro fornisca a sue spese ai lavoratori i

dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione

dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne sotto-

linei la necessità e non sia possibile utilizzare i dispo-

sitivi normali di correzione.

n

LA SORVEGLIANZA SANITARIA È MOLTO IMPORTANTE PER STABILIRE

LO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E PREDISPORLA,È QUINDI,

UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI